Esonero contributivo 2016 in caso di parziale fruizione dell’esonero 2015

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.17 del 20 maggio 2016, ha indicato la corretta interpretazione dell’art.1, co.178, L. n.208/15, concernente il riconoscimento dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Il Ministero ha stabilito che è possibile fruire dell’esonero contributivo 2016 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo 2015 (ex art.1, co.118, L. n.190/14) sia stato già usufruito, per un periodo inferiore a 24 mesi, da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata, ai sensi dell’art.2359 cod.civ. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

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