Esercizio del diritto di precedenza per lavoratori con contratti a termine superiori a 6 mesi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 luglio 2024, n. 19348, ha stabilito che, in tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001, ratione temporis vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare – manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto e anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa – il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei 12 mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto