La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 febbraio 2023, n. 5788, ha stabilito che, posta la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione, mancando l’attualità delle reciproche obbligazioni delle parti. In seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subito sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l’eventuale danno cagionato.
Esecuzione del rapporto di lavoro e cessione del ramo d’azienda
di Redazione
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