La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° aprile 2016, n.6373, ha stabilito che la deliberazione di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex artt.2533 cod.civ. e 5, L. n.142/01, è soggetta all’onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dall’indicazione delle ragioni dall’esclusione e produce effetti al momento della comunicazione; in mancanza della quale è tam quam non esset. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento.
Esclusione socio di cooperativa: obbligo di comunicazione
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