Enti Bilaterali abilitati alla certificazione dei contratti

L’INL, con circolare n. 4 del 12 febbraio 2018, ha fornito ai propri ispettori alcuni chiarimenti in merito alla possibilità degli Enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro, come previsto dall’articolo 75 ss., D.Lgs. 276/2003.

L’INL precisa che si definiscono Enti bilaterali solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Pertanto non possono considerarsi tali gli organismi che costituiti da organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, e che, pur non avendone titolo, reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, di appalto e subappalto, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi derivanti dal provvedimento di certificazione.

 

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