Emolumenti per modalità o disagi esclusi dal principio di irriducibilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 settembre 2015, n.19465, ha stabilito che, fermo restando il principio dell’irriducibilità della retribuzione ai sensi dell’art.2103 cod.civ., il livello retributivo acquisito dal dipendente deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali proprie delle mansioni del lavoratore, relative alla professionalità tipici della qualifica rivestita.

Resta, invece, escluso dal principio di irriducibilità l’eventuale emolumento corrisposto per una particolare modalità o per specifici disagi o difficoltà di svolgimento della prestazione.

Nell’ipotesi in cui la causa dell’emolumento venga meno, il lavoratore non ha più diritto a vedersi riconosciuta la relativa corresponsione, a meno che il Ccnl non faccia riferimento al concetto di retribuzione “ordinaria” o “normale”.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che correttamente aveva accertato la corresponsione al ricorrente, guardia notturna, del compenso per il lavoro notturno, anche se non compreso nel contratto, la cui indennità non era stata più riconosciuta una volta divenuto guarda diurna.

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