La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 novembre 2023, n. 30667, ha stabilito che la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev’essere operata, essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari. Un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell’agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari. Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s’instaura una non episodica collaborazione professionale autonoma; il risultato è a rischio dell’agente, che ha l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d’affari, che si sostanzia nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
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