Distacco nell’ambito di un gruppo di imprese

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.1 del 20 gennaio, ha chiarito che, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, è possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al co.4-ter, art.30, D.Lgs. n.276/03, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori.

Il Ministero precisa infatti che l’aggregazione in gruppo di imprese, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, si caratterizza per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre, in virtù delle condizioni di cui all’art.2359 cod.civ.. Pertanto, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Appare quindi possibile ritenere che, in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo, analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.

Tale meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell’ambito dei Fondi integrativi di previdenza e assistenza, cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo, poiché hanno natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti, con singoli organi di amministrazione e controllo composti secondo principi che non corrispondono al meccanismo di cui all’art.2359, co.1, cod.civ..

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