La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.8 del 12 maggio 2016, ha chiarito che nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art.41, D.Lgs. n.81/08 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sul primo grava infatti l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”; sul secondo (distaccatario) l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Distacco del lavoratore: obbligo di sorveglianza sanitaria
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026
Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026
Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026
