La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.8 del 12 maggio 2016, ha chiarito che nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art.41, D.Lgs. n.81/08 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sul primo grava infatti l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”; sul secondo (distaccatario) l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Distacco del lavoratore: obbligo di sorveglianza sanitaria
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