La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 maggio 2024, n. 13934, ha ritenuto che la Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C–2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi articoli 1 e 2, n. 1 e 2, lettera a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili: ne consegue che dev’essere cassata con rinvio la sentenza d’Appello che non considera l’eventuale natura discriminatoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore che, fruendo dei benefici della L. 104/1992 per l’assistenza di un familiare gravemente disabile, rifiuta il trasferimento sul rilievo che ci sarebbero sedi aziendali più vicine alla residenza del disabile, laddove il giudice di secondo grado considera la differente posizione soggettiva del lavoratore esclusivamente sul piano dell’obbligo datoriale di reimpiegarlo altrimenti, laddove avrebbe dovuto esaminare il caso anzitutto per controllare se, in base a quanto ritenuto dedotto e provato in causa, ricorresse una significativa correlazione tra detta posizione, integrante fattore di rischio nei termini avanti chiariti, e le soluzioni proposte prima di procedere al licenziamento.
Discriminatorio il licenziamento del lavoratore che assiste un familiare disabile e rifiuta il trasferimento
di Redazione
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