Disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal Ccnl

L’INL, con nota n. 413 del 10 marzo 2021, ha offerto chiarimenti in materia di lavoro stagionale, precisando che:

– rimane confermata la possibilità, per la contrattazione collettiva di settore, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal D.P.R. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine previsti dagli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2, e 23, comma 2, D.Lgs. 81/2015;

– per le imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi nel corso dell’anno è possibile sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, che non si ritiene possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

 

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