Diritto di esclusiva: elemento non essenziale, e pertanto derogabile, nel contratto di agenzia

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 maggio 2022, n. 14763, ha stabilito che il diritto di esclusiva, previsto dall’articolo 1743, cod. civ., costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente derogato per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa e a non avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell’agente. Escluso che il preponente possa operare con continuità nella zona di competenza dell’agente, è riconosciuta al medesimo, ai sensi dell’articolo 1748, comma 2, cod. civ., solamente la facoltà di concludere, direttamente nella zona di esclusiva dell’agente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell’agente medesimo a percepire le c.d. provvigioni indirette.

 

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