Lavoratore sindacalista e diritto di critica

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 maggio 2022, n. 17689, ha stabilito che il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale, se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’articolo 39, Costituzione, non può, in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, essere subordinata alla volontà di quest’ultimo. Consegue che la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro, siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all’attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarment.

Nella specie, la Suprema Corte ha ribadito che non integra, di per sé, la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente-direttore generale che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso con modalità non diffamatorie o offensive.

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