Il direttore dei lavori non risponde in caso di infortuni

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 20 aprile 2022, n. 15157, ha stabilito che il direttore dei lavori non è uno dei soggetti che il T.U. sicurezza nei luoghi di lavoro contempla fra i titolari delle posizioni di garanzia per la salute dei lavoratori, posto che la sua attività non ha a oggetto la prestazione lavorativa, ma la sorveglianza tecnica sulla buona esecuzione dell’opera e sulla sua conformità agli eventuali atti di assenso, nonché il controllo nelle fasi di avanzamento e il collaudo, allorché l’opera medesima è definitivamente compiuta. L’assenza di un rapporto diretto con la predisposizione del cantiere implica, almeno in astratto, l’estraneità del direttore dei lavori all’applicazione da parte sua delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che competono, invece, in diverse forme e sotto diversi profili, ai soggetti che materialmente dispongono l’opera – committente – e che contribuiscono alla sua esecuzione – datore di lavoro e soggetti delegati.

Nella specie, la Suprema Corte ha chiarito che il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere in caso di infortuni se, per contratto o di fatto, si ingerisca nell’organizzazione del cantiere, assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica.

 

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