Dipendente reintegrato: illegittimo il trasferimento se le mansioni non sono state soppresse

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 luglio 2020, n. 15635, ha ritenuto illegittimo il trasferimento del dipendente reintegrato se la riorganizzazione attuata dall’azienda non ha soppresso le mansioni precedentemente affidate al dipendente. Ciò dipende dalla circostanza che la medesima attività svolta dal dipendente precedentemente all’illegittimo recesso continua a essere svolta e che dopo il licenziamento erano stati assunti altri lavoratori per eseguire le stesse mansioni e attività.

 

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