Dipendente negligente: risarcimento dei gravi danni arrecati all’azienda

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2018, n. 663, ha stabilito che, in virtù dell’articolo 2104 cod. civ., il grado di diligenza richiesto al singolo lavoratore è commisurato alla natura della prestazione dovuta e all’interesse dell’impresa, ovverosia, rispettivamente, alla complessità delle mansioni svolte – intesa non solo sul piano della difficoltà e dell’impegno di carattere tecnico, ma anche su quello dell’assunzione di responsabilità collegata – e all’interesse del creditore a un esatto adempimento raccordato alla specifica organizzazione in funzione della quale è resa. Conseguentemente, il dipendente, il cui comportamento negligente è stata causa di un grave danno economico per l’azienda, è tenuto al risarcimento del danno stesso. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento imposto alla direttrice di un ufficio postale oggetto di rapina, la quale, in violazione delle disposizioni aziendali in materia di giacenza fondi, non ha riposto la somma, consegnata il giorno precedente al fatto delittuoso, nella speciale cassaforte (ad apertura ritardata) del vettore, ma nella cassaforte ordinaria.

 

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