Dimissioni: in caso di rinuncia al preavviso nulla è dovuto alla parte recedente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27934, ha statuito che dalla natura obbligatoria del preavviso discende che la parte non recedente, che abbia – come nel caso di specie – rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente. La libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell’articolo 1173, cod. civ..

 

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