Dimissioni nulle se la scrittura privata è riempita abusivamente dal datore

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza del 19 luglio 2018, n. 19231, ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa essere risolto unilateralmente con una dichiarazione di volontà ricettizia, per la quale vige il principio di libertà della forma, salvo che le parti abbiano previsto nel contratto una forma convenzionale, come quella scritta. Quindi, la scrittura privata sottoscritta dal lavoratore, ma poi riempita abusivamente dal datore in assenza di autorizzazione del dipendente, rende nulle le dimissioni.

 

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