La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 6 luglio 2023, n. 19213, ha stabilito che il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’articolo 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d’opera in generale; posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall’articolo 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d’opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, mentre quella dettata dall’articolo 2227 c.c. per il contratto d’opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d’opera intellettuale, salva, ovviamente, diversa previsione contrattuale.
Differenze tra prestazioni intellettuali e contratto d’opera in generale
di Redazione
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