La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26121, ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, al giudice del merito spetta, dapprima, identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli articoli 1362 ss., cod. civ.; deve, poi, accertare le mansioni di fatto esercitate e, infine, confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. Mentre la prima operazione logica può essere censurata in sede di legittimità come violazione di legge per falsa o errata applicazione dei canoni ermeneutici anzidetti – ovvero, nel caso di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, successivamente alla modifica dell’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., operata dall’articolo 2, D.Lgs. 40/2006, anche per violazione o falsa applicazione di detta disciplina collettiva – le altre 2 operazioni logiche attengono ad apprezzamenti di fatto.
Determinazione dell’inquadramento da parte del giudice: le tre fasi del giudizio
di Redazione
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