La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11142, ha stabilito che nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale: il lavoratore, pertanto, non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al proprio patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva.
Deroghe in peius derivanti da successione di contratti collettivi
di Redazione
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