Definizione della corretta natura dei benefit

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 ottobre 2023, n. 29950, ha stabilito che in materia di natura retributiva dei benefit assegnati ai dipendenti, è stato affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione; ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita. Il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato, pertanto, dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro.

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