Decreto Ammortizzatori: integrazione salariale e politiche attive del lavoro

Il D.Lgs. n.148/15, c.d. decreto Ammortizzatori, all’art.8 è intervenuto in tema di integrazione salariale, condizionalità e politiche attive del lavoro.

I lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi, sono convocati dai Centri per l’impiego per stipulare il patto di servizio e devono presentarsi, pena la perdita di parte delle integrazioni (art.22, D.Lgs. n.150/15).

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il diritto all’integrazione salariale decade se il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede Inps territorialmente competente dello svolgimento di tali attività, ma le comunicazioni obbligatorie ex art.4-bis, D.Lgs. n.181/00, a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sono valide ai fini dell’assolvimento di tale obbligo di comunicazione.

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