Datori di lavoro privati: rinuncia a una quota di esonero

L’Inps, con messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, ha chiarito che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal D.L. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero dei contributi previdenziali introdotto dal D.L. 137/2020, rinunciando a una quota di esonero “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio“.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal D.L. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

Inoltre, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero del D.L. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal D.L. 137/2020.

Il messaggio offre le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia del D.L. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

 

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