Datori di lavoro privati: rinuncia a una quota di esonero

L’Inps, con messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, ha chiarito che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal D.L. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero dei contributi previdenziali introdotto dal D.L. 137/2020, rinunciando a una quota di esonero “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio“.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal D.L. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

Inoltre, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero del D.L. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal D.L. 137/2020.

Il messaggio offre le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia del D.L. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto