Danno alla salute: spetta al lavoratore provare la nocività dell’ambiente di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38835, ha ritenuto che la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicché incombe al lavoratore ex articolo 2697, cod. civ. – che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute – l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, non configurando, l’articolo 2087, cod. civ., una responsabilità oggettiva, ma richiedendo un profilo di colpa del datore di lavoro.

Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore avverso la società datrice di lavoro e rilevato, come già correttamente osservato nei precedenti gradi di giudizio, che non era stata provata la nocività dell’ambiente lavorativo.

 

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