Danno differenziale: risarcimento del danno e valutazione del giudice di merito 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 giugno 2022, n. 19182, in tema di danno differenziale, ha ritenuto che il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo dell’ammontare liquidato a detto titolo dell’importo della rendita Inail, anche se l’Istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all’indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l’articolo 10, D.P.R. 1124/1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale e ciò in quanto, diversamente opinando, il lavoratore avrebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l’eccedenza, né all’Inail, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell’indennizzo potrebbe essere dovuta all’inerzia del lavoratore che non abbia denunciato l’infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l’azione.

 

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