Danno da demansionamento: onere della prova

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 gennaio 2019, n. 21, ha stabilito che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tuttavia la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell’articolo 2729 cod. civ., anche attraverso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, quindi, a tal fine, possono essere valutati quali elementi presuntivi: la qualità e la quantità dell’attività svolta, il tipo e la natura della professionalità, la durata del demansionamento, la diversa e la nuova collocazione lavorativa.

 

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