Danno da demansionamento: l’onere della prova incombe sul lavoratore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2017, n. 1178, ha stabilito che qualora il lavoratore lamenti un danno da demansionamento, l’astratta potenzialità lesiva dell’assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro esige una specifica allegazione dell’esistenza del pregiudizio, non essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

 

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