La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 marzo 2016, n.5538, ha stabilito che, nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subìto in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, per turno giornaliero, di almeno un’ora, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto e il nesso eziologico con l’inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione.
Danno da stress lavorativo: onere della prova a carico del lavoratore
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