Danno biologico: quando rileva la patologia pregressa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 novembre 2021, n. 31742, ha ritenuto che lo stato di salute anteriore della vittima può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, nel rispetto del principio della causalità giuridica, solo qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già affetto da patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto; in quest’ultima ipotesi il giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all’esito dell’azione illecita non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta di quest’ultima, ma lo è soltanto per la parte che, secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante. Alla preesistenza di una patologia non può, invece, essere assimilato un mero “stato di vulnerabilità”, ossia una “predisposizione” non invalidante in sé, che non esclude né la causalità materiale, per il principio dell’equivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata dell’azione illecita.

Nella specie, relativa a un caso di mobbing, la patologia invalidante, seppure favorita da un fattore predisponente, era insorta solo a seguito della condotta tenuta dal datore di lavoro, che aveva agito come concausa dell’evento dannoso e non come mero fattore di aggravamento di una patologia preesistente.

 

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