Criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario Fis e Fondi di solidarietà bilaterali: precisazioni

L’Inps, con messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021, ha offerto precisazioni su quanto comunicato con la circolare n. 28/2021 in merito ai criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati da Fis e Fondi di solidarietà bilaterali. La circolare n. 28/2021 ha previsto che, con riferimento al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente), per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, D.L. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

L’Istituto precisa che tale condizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai D.L. 104/2020 e 137/2020. Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla L. 178/2020, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

 

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