Credito d’imposta enti di previdenza obbligatoria: percentuale massima

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 giugno 2016, ha definito la percentuale massima del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare (istituito dall’art.1, commi da 91 a 94, L. n.190/14) spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2016 (art.5, co.2 e 3, del decreto MEF 19 giugno 2015), stabilendo che è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2016.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.48/E del 23 giugno, ha istituito il codice tributo “6867”, per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, ai sensi dell’art.1, co.91 e 92, L. n.190/14.

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