Corte Costituzionale: illegittima la limitazione delle nullità a base del licenziamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2024, n. 22 è stata chiamata ad intervenire rispetto alla locuzione “espressamente” contenuta nell’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 23/2015.

Tale locuzione perimetra e circoscrive la tutela reintegratoria (a favore dei lavoratori assunti in regime delle c.d. “tutele crescenti”) connessa a fattispecie viziate da nullità solo laddove ciò risulti previsto da norme di Legge.

La Corte Costituzionale ha, in particolare, sottolineato l’assenza di un preciso e siffatto indirizzo nella Legge delega (articolo 1, comma 7, lettera c, Legge n. 183/2014) la quale non prevedeva distinzioni e limitazioni in merito alla tipologia della nullità (espresse, ovvero non espresse) sulla quale si fonda la tutela reintegratoria.

Conseguentemente a tale decisione, la nullità del licenziamento si realizza ogni qual volta risulti un divieto di licenziamento, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno richiamata la nullità in relazione alla disposizione violata.

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