Correttivo Jobs Act: contratti di solidarietà espansiva

L’articolo 2, comma 1, lettera c, D.Lgs. 185/2016, ripropone il contratto di solidarietà espansiva, che fino a oggi ha avuto scarsa fortuna nell’applicazione, come successiva conversione di contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015.

I contratti di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 5, in corso da almeno 12 mesi, e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.

La riduzione oraria, a seguito delle assunzioni intervenute, comporta per i lavoratori un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria.

 

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