La corresponsione Tfr da parte di un terzo esclude l’intervento del Fondo di garanzia

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 marzo 2021, n. 7352, ha stabilito che la corresponsione del Tfr da parte di un terzo esclude, in radice, il presupposto voluto dalla Legge per l’intervento del Fondo di garanzia, costituito dall’inadempimento del datore di lavoro determinato da uno stato di insolvenza, e ciò a maggior ragione allorché il terzo sia il committente che, in forza dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, corrisponda i trattamenti retributivi e il Tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie a un’obbligazione propria, nascente dalla Legge e, se è senz’altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex articolo 1203, n. 3, cod. civ., non ha nessun titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi avente diritto dal lavoratore nei cui confronti ha adempiuto.

 

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