Coop: sì alla riduzione della retribuzione al socio per crisi se è previsto un termine finale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2967, ha stabilito che, in tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), L. 142/2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’articolo 3 della predetta Legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina un’ipotesi di illiceità dell’oggetto o una violazione di norme volte a impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex articolo 2379, cod. civ., ma rientra nella regola generale dell’annullabilità delle delibere assembleari di cui all’articolo 2377, cod. civ., con applicazione del relativo regime di impugnazione.

 

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