Convenzione Inps – F.O.R.Z.A. per contribuzione su prestazioni temporanee

L’Inps, con circolare 29 novembre 2023, n. 95, fornisce le indicazioni per il versamento della contribuzione associativa conseguente alla sottoscrizione della convenzione tra Inps e l’Organizzazione Sindacale F.O.R.Z.A. approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 13 aprile 2022.

La durata della convenzione è attualmente prevista sino alla data del 31 dicembre 2024, rinnovabile per un ulteriore triennio previa richiesta della medesima organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto entro il mese di giugno 2024.

La circolare n. 95/2023 prevede che tale facoltà sia esercitabile da parte di coloro che percepiscono trattamenti connessi a situazioni di disoccupazione involontaria, ed in particolare di NASpI, DIS – COLL, ALAS, disoccupazione speciale, così come tutte le tipologie di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Il versamento della contribuzione associativa in oggetto si realizza previa trasmissione telematica da parte dei soggetti in tal senso interessati, di apposita delega, e fino a revoca della medesima.

La circolare Inps n. 95/2023 precisa, inoltre, che la misura della contribuzione, e quindi dell’annessa trattenuta, è in ogni caso pari al 5 % del trattamento.

L’Istituto provvederà a sua volta a riversare all’Organizzazione sindacale quanto trattenuto, al netto delle spese di espletamento del servizio dedotte, in quattro distinti mandati di pagamento (aprile, luglio, ottobre e dicembre).

È inoltre prevista, al ricorrere delle condizioni in tal senso sancite in sede di convenzione, la possibilità unilaterale a favore dell’Inps di recedere dalla convenzione medesima.

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