Contributo di solidarietà: regime contributivo previdenziale e assistenziale

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.33 del 22 dicembre, ha chiarito il regime contributivo previdenziale e assistenziale da applicare al contributo di solidarietà previsto dall’art.5, co.5, L. n.236/93, per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale, in particolare qualora l’azienda decida di erogare il contributo ad essa spettante in favore del lavoratore, che in tal modo verrebbe a percepire l’intero trattamento di solidarietà, pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all’azienda + 25% spettante al lavoratore). La quota di contributo spettante al datore di lavoro e devoluto da questi ai lavoratori rientra nella base imponibile ai fini contributivi e costituisce fonte di un’obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore.

Poiché l’art.5, co.5, L. n.236/93, precisa che “ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento” finalizzata, in coerenza con quanto previsto in materia di ammortizzatori sociali, a salvaguardare integralmente la posizione previdenziale dei lavoratori interessati, il Ministero conclude che il regime di contribuzione figurativa debba essere riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.

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