Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.18 del 20 maggio 2016, ha chiarito che il c.d. contributo di assistenza contrattuale, consistente in un onere economico talvolta richiesto da organizzazioni sindacali “per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro”, in quanto rientrante nella parte obbligatoria del Ccnl, non è obbligatoriamente da versare ai fini ai fini di quanto stabilito dall’art.1, co.1175, L. n.296/06. Pertanto, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’associazione firmataria del Ccnl che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale.
Contributo di assistenza contrattuale e benefici normativi e contributivi
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