Contratto di somministrazione a termine: indicazione delle percentuali di contingentamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 settembre 2021, n. 24074, ha ritenuto che, in tema di contratto di somministrazione a termine, l’indicazione del limite quantitativo stabilito dalla contrattazione collettiva di settore non rientra tra i requisiti di forma del contratto la cui inosservanza ne comporta la nullità, atteso che nessuna disposizione prevede che l’indicazione delle percentuali di contingentamento debba essere riportata nel contratto, dovendo essere in esso indicato, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), D.Lgs. 276/2003, solo il “numero dei lavoratori da somministrare“, dato diverso rispetto alla percentuale di contingentamento, che è, invece, il parametro astratto, alla luce del quale verificare, in concreto, sulla base dei lavoratori somministrati, la legittimità dell’apposizione del termine.

 

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