Contratto di lavoro a progetto: riconducibilità a un progetto o programma specifico

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 marzo 2022, n. 9311, in tema di contratto di lavoro a progetto, ha ritenuto che la definizione legale di cui all’articolo 61, D.Lgs. 276/2003, richiede la riconducibilità dell’attività a un progetto o programma specifico, senza alcuna differenza concettuale tra i 2 termini, il cui contenuto, sebbene non inerente a un’attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto all’ordinaria attività d’impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile. La nozione di “specifico progetto“, di cui all’articolo 61, D.Lgs. 276/2003,, quale deriva dall’esegesi normativa, deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Torna in alto