Il contratto di agenzia rientra tra i contratti d’impresa ed è soggetto a cessione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 luglio 2022, n. 23746, ha deciso che il contratto di agenzia non può essere annoverato tra quelli a carattere personale, rientrando, invece, tra i c.d. contratti d’impresa, necessari all’organizzazione dell’impresa, soggetti a cessione in conseguenza della cessione dell’azienda in modo automatico. La clausola di non cedibilità del contratto di agenzia – pattuita tra agente e preponente – opera su un piano e con effetti distinti rispetto alla cessione del ramo d’azienda, quest’ultima legata alle scelte proprie dell’attività economica d’impresa e comportante, ai sensi dell’articolo 2558, cod. civ., l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale.

Nel caso di specie, la Suprema Corte confermava la decisione di merito che aveva escluso che la cessione di ramo d’azienda – nel quale ramo rientrava anche il contratto di agenzia – potesse integrare giusta causa di recesso da parte dell’agente, nonostante la pattuizione tra le parti originarie del contratto di una clausola di incedibilità del rapporto.

 

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