Contratto di agenzia: recesso per clausola risolutiva espressa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 agosto 2021, n. 22246, ha ritenuto che l’applicazione al rapporto di agenzia dell’articolo 2019, cod. civ., non può che comportare necessariamente anche l’applicazione dell’inderogabilità del principio a essa sotteso; con la conseguenza che il fatto-inadempimento che le parti hanno dedotto nell’ambito della clausola risolutiva espressa e al verificarsi del quale il contratto si intende risolto di diritto, dovrà essere sempre sottoposto a valutazione del giudice, perché quel fatto sarà idoneo a escludere la risoluzione ad nutum del contratto soltanto qualora integri anche una giusta causa di recesso, ossia un evento che, seppure contestualizzato nell’ambito del rapporto agenziale, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria dello stesso; con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la ricorrenza di una giusta causa, e in particolare della gravità della condotta, deve tenersi conto della diversità della posizione dell’agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, rilevandosi così che. nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività, assume maggiore intensità.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto valida ed efficace la clausola risolutiva espressa prevista dalle parti e avente a oggetto il raggiungimento di un budget minimo annuale da parte dell’agente, nel caso concreto non conseguito.

 

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