Contratto di agenzia: impugnazione del recesso non soggetta ai termini ex articolo 32, L. 183/2010

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 marzo 2021, n. 8964, in tema di contratto di agenzia, ha stabilito che l’impugnativa del recesso del preponente da parte dell’agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b), L. 183/2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine “committente” che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell’agente l’articolo 1751, cod. civ., già prevede una particolare ipotesi di decadenza.

 

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