Contratto a termine non prorogabile per ordinarie esigenze aziendali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 settembre 2015, n.17518, ha deciso che il datore di lavoro non può prorogare il contratto a termine di un proprio dipendente sull’asserita esigenza contingente e imprevedibile del godimento da parte dei colleghi di ferie, permessi o congedi per malattia. Non è sufficiente a legittimare la proroga del contratto a tempo determinato la ricorrenza di ulteriori evenienze rispetto a quelle che originariamente avevano dato luogo alla stipula del contratto stesso. È, infatti, necessario che tali evenienze siano effettivamente straordinarie e impossibili da fronteggiare secondo le ordinarie prassi gestionali dell’azienda.

Un dirigente deve prevedere che i propri dipendenti richiedano giorni di ferie o di permessi; tale ordinarietà delle richieste è incompatibile con la necessaria imprevedibilità che giustifica la proroga del contratto a termine.

La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che il giudice del merito avesse errato nel limitarsi a considerare sussistenti le esigenze contingenti e imprevedibili, senza però valutare il caso specifico.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto