Contratto a termine non prorogabile per ordinarie esigenze aziendali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 settembre 2015, n.17518, ha deciso che il datore di lavoro non può prorogare il contratto a termine di un proprio dipendente sull’asserita esigenza contingente e imprevedibile del godimento da parte dei colleghi di ferie, permessi o congedi per malattia. Non è sufficiente a legittimare la proroga del contratto a tempo determinato la ricorrenza di ulteriori evenienze rispetto a quelle che originariamente avevano dato luogo alla stipula del contratto stesso. È, infatti, necessario che tali evenienze siano effettivamente straordinarie e impossibili da fronteggiare secondo le ordinarie prassi gestionali dell’azienda.

Un dirigente deve prevedere che i propri dipendenti richiedano giorni di ferie o di permessi; tale ordinarietà delle richieste è incompatibile con la necessaria imprevedibilità che giustifica la proroga del contratto a termine.

La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che il giudice del merito avesse errato nel limitarsi a considerare sussistenti le esigenze contingenti e imprevedibili, senza però valutare il caso specifico.

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