Contrattazione collettiva: autonomia tra i diversi ambiti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 marzo 2021, n. 5651, ha stabilito che il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, provinciale e aziendale) è improntato al principio dell’autonomia, in virtù del quale l’effettiva volontà delle parti sociali dev’essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, in applicazione della disciplina collettiva provinciale, aveva disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di un operaio agricolo che era stato impiegato per più di 180 giorni nell’anno solare, ritenendo che tale esito non confliggesse con la previsione della contrattazione aziendale, secondo cui il datore era tenuto a garantire al lavoratore, nei primi 12 mesi di attività, almeno 51 giornate lavorative con un contratto di durata semestrale, e nei successivi 12 mesi almeno 180 giornate, da calcolarsi all’interno dell’anno solare.

 

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