Contestazione dell’atto di licenziamento perché non sottoscritto dal datore di lavoro: onere della prova

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 aprile 2021, n. 10023, ha stabilito che l’articolo 2, L. 604/1966, modificato dall’articolo 2, L. 108/1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l’atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Ne consegue che, in caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l’onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall’articolo 2705, cod. civ., per l’equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l’originale consegnato all’ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che, in mancanza di sottoscrizione, l’originale sia stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio di partenza dal mittente.

 

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