La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 1° marzo 2024, n. 5485, ha stabilito che l’accertamento giudiziale dell’illegittimità o insussistenza di un addebito disciplinare priva la relativa contestazione di ogni effetto, sicché il datore di lavoro non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l’irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell’ambito di procedura in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni non seguite tempestivamente da provvedimento disciplinare.
Contestazione disciplinare e tempestività del provvedimento
di Redazione
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