Contestazione dell’addebito disciplinare: l’immediatezza va intesa in senso relativo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 maggio 2020, n. 8803, ha ritenuto che, in tema di licenziamento, l’immediatezza della contestazione dell’addebito va intesa in senso relativo – essendo compatibile con un certo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente – e non esclude, comunque, che fatti non tempestivamente contestati possano essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro ed al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni.

 

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