Il conseguimento della pensione osta a reintegra e risarcimento danno per licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 aprile 2022, n. 13203, ha stabilito che deve essere esclusa l’automatica estinzione del rapporto di lavoro per il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, per cui il rapporto è destinato a proseguire, con diritto alla retribuzione, sempre fatto salvo, però, che non intervenga un valido atto risolutivo del datore di lavoro, che ha un’autonoma e successiva efficacia estintiva, così come l’atto risolutivo riconducibile a una volontà concludente del lavoratore. Ciò posto, la domanda di pensionamento di vecchiaia, unitamente al suo conseguimento, costituiscono fatti ulteriori idonei a risolvere il rapporto di lavoro per una volontà riconducibile al lavoratore e, dunque, elementi ostativi alla reintegra giudiziale e al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, successivo al maturarsi di detti eventi.

 

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